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Prima Categoria / I provvedimenti del Giudice Sportivo

GARE DEL 24/11/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

gara del 24/11/2013 TORNACO CALCIO 2010 - NORRIS CALCIO

La società ASD TORNACO CALCIO, con raccomandata spedita il 26/11/2013, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.

La reclamante si duole che la controparte USD NORRIS CALCIO, in tale occasione, abbia schierato in campo con la maglia no8 il calciatore ARDISSONE FEDERICO non avente titolo in quanto squalificato per UNA gara per recidività in ammonizione come da C.U. no34 del 21/11/2013.

Per tale infrazione viene richiesta ai danni della consorella la punizione sportiva della perdita della gara.

La società NORRIS CALCIO, avuto notizia di quanto sopra al termine della suddetta gara,ha trasmesso a questo G.S. in pari data una lunga ed articolata lettera, impropriamente definita "ricorso avverso la squalifica" del giocatore ARDISSONE FEDERICO.

In essa, in sostanza, la società rivendica la propria assoluta buona fede in ordine a quanto accaduto ammettendo di aver controllato con "superficialità" il C.U. no34, nel quale erano riportati i provvedimenti disciplinari relativi alla gara NORRIS - CAVAGLIA del 17/11, soffermandosi unicamente sulla squalifica irrogata ad un proprio tesserato, peraltro a suo parere non il vero colpevole, per fatti avvenuti dopo la conclusione della gara, senza procedere ad un accurata lettura dell'intero comunicato, nella certezza di non aver tesserati sanzionabili.

Sostiene la società Norris che l'infrazione che ha fatto scattare la quarta ammonizione e quindi la squalifica a carico dell'Ardissone era da attribuirsi ad altro giocatore e ad una erronea trascrizione arbitrale. La società Norris ribadisce ancora una volta la propria "buona fede sportiva" e chiede che non vengano presi provvedimenti sanzionatori nei propri confronti ripristinando i provvedimenti assunti nella loro effettiva realtà.

Questo Organo giudicante non pone assolutamente in dubbio la buona fede della società Norris, ma questa non esime la società stessa dalle proprie responsabilità nè questo G.S. dall'assumere i provvedimenti che il C.G.S. impone.

Talvolta si verificano casi del genere ma è sufficiente una immediata e semplice comunicazione, anche solo telefonica, all'atto della pubblicazione del C.U. e gli Organi preposti contattano l'arbitro per avere chiarimenti in ordine ai provvedimenti contestati fornendo in tempi rapidi una risposta sia in caso positivo che negativo degli accertamenti esperiti.

Per scrupolo questo G.S., nell'esaminare il reclamo e le giustificazioni della controparte, ha provveduto a sentire l'arbitro della gara Norris - Cavaglià, il quale ha confermato in toto i provvedimenti disciplinari assunti con particolare riferimento all'ammonizione a carico del giocatore ARDISSONE FEDERICO (in campo con il no8) riportata sull'apposito modulo rilasciato in copia alla società Norris,asserisce l'arbitro, inserendolo nel raccoglitore contenente i documenti di identificazione riconsegnato al termine della gara.

Atteso quanto dettagliato in premessa, il reclamo presentato dalla società TORNACO CALCIO deve ritenersi pienamente fondato, essendo accertatala partecipazione alla gara, oggetto del gravame, del giocatore ARDISSONE FEDERICO presente in distinta con il no8 e squalificato per UNA gara con il C.U. no34 del 21/11/2013, non potendosi conferire pregio alcuno alle giustificazioni addotte dalla controparte.

Pertanto SI DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società TORNACO CALCIO assegnando gara persa alla società NORRIS con il seguente risultato

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TORNACO CALCIO - NORRIS CALCIO 3-0 - di comminare alla società NORRIS CALCIO l'ammenda di euro 150,00

- di squalificare per UNA ULTERIORE GARA il giocatore ARDISSONE FEDERICO

- di nulla disporre circa la tassa reclamo, peraltro non versata, in ragione dell'accoglimento dello stesso.

- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. no35 del 28/11/2013.

gara del 24/11/2013 NIZZA MILLEFONTI - POLISPORTIVA RIVER MOSSO

La società ASD NIZZA MILLEFONTI al preannuncio di cui al C.U. no34 ha fatto seguire rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe adducendo la posizione irregolare di due calciatori della società RIVER MOSSO non aventi titolo a parteciparvi in quanto squalificati.

Questo Organo giudicante sospende ogni decisione in merito in attesa di riscontri certi circa l'irregolarità denunciata.

Poichè tuttavia il gravame non investe lo svolgimento vero e proprio della gara si prende in esame quanto avvenuto nel corso della stessa che non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro.

Dall'esame del referto si evince che al 27o minuto del primo tempo veniva espulso il giocatore NARGI NICOLA (Nizza Millefonti), presente in panchina come riserva, per offese all'arbitro seguite da gravi e ripetute minacce accompagnate da atteggiamenti aggressivi ed intimidatori.

Durante la fase di recupero del primo tempo veniva espulso il giocatore STIVALA MASSIMILIANO (Nizza Millefonti) per aver colpito con violenza un avversario, a pallone lontano, e successivamente aver offeso e minacciato il direttore di gara.

Al termine del primo tempo, durante il lungo percorso che collega il terreno di gioco con la zona spogliatoi, veniva altresì espulso il capitano della stessa società MAMMOLA ROBERTO per doppia ammonizione, a cui lo stesso faceva seguire una reazione scomposta nei confronti dell'arbitro afferrandolo per un braccio, onde impedirgli l'estrazione del cartellino rosso, e rivolgendogli minacce.

Nel corso dello stesso tragitto l'arbitro veniva affrontato da NARGI NICOLA, precedentemente espulso, che rinnovava le offese e minacce cercando di trattenerlo mentre si avviava celermente, aiutato da un dirigente della società, verso gli spogliatoi. Nel contempo lo colpiva con un violento calcio al ginocchio sinistro procurandogli forte dolore e perdita dell'equilibrio. L'arbitro evitava la caduta a terra in quanto riusciva con prontezza ad afferrarsi alla rete di recinzione e così raggiungere seppur dolorante il proprio spogliatoio.

Qui giunto riteneva non sussistessero più le condizioni psicofisiche per portare a termine la gara, sia per il persistente dolore al ginocchio che limitava la sua condizione fisica e sia per le reiterate minacce ricevute per cui non erano più garantite le indispensabili condizioni di sicurezza per proseguire l'incontro con la necessaria serenità ed indipendenza di giudizio.

Convocava quindi nello spogliatoio i dirigenti di entrambe le squadre comunicando loro la sua decisione, che questo G.S. ritiene pienamente adeguata alla gravità di quanto accaduto, e abbandonava l'impianto sportivo senza ulteriori problematiche.

La mancata conclusione dell'incontro deve quindi addebitarsi alla società NIZZA MILLEFONTI responsabile del comportamento gravemente minaccioso, in un caso particolarmente violento, posto in essere dai propri tesserati.

Atteso quanto dettagliato in premessa ed in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S., SI DELIBERA - di assegnare gara persa alla società NIZZA MILLEFONTI disponendone l'omologazione con il seguente risultato:

NIZZA MILLEFONTI - RIVER MOSSO 0-3

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- di non assumere alcuna decisione in ordine al reclamo avanzato dalla società NIZZA MILLEFONTI in attesa di ulteriori accertamenti.

- i provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati della società NIZZA MILLEFONTI sono già stati assunti con il C.U. no 35 del 28/11/2013. 

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  Scritto da redazione_piemonte il 05/12/2013
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