Tesseramento calciatori stranieri, le novità del 4 giugno 2013...
La data del 4 Giugno 2013 ha segnato una svolta importante riguardo alla normativa del tesseramento dei calciatori stranieri nell'ambito del calcio dilettantistico italiano. Ecco le novità.
Il Consiglio Federale della FIGC, accogliendo le istanze della LND, ha approvato le nuove disposizioni in tale materia, modificando l'art. 40, delle NOIF, attraverso l'eliminazione dei commi 11 e 11bis, ed introducendo gli artt. 40quater e 40quinquies, delle NOIF. Gli ultimi due articoli sono stati inseriti per disciplinare, quanto al 40quater, il tesseramento degli stranieri nell'ambito di TUTTI i campionati di calcio a 11, sia maschili che femminili, di Calcio a 5 maschili e femminili, a carattere regionale e provinciale e, quanto al 40quinquies il tesseramento degli stranieri in TUTTI i campionati nazionali di competenza della Divisione Calcio a 5. I cardini della riforma possono essere racchiusi nei punti di seguito elencati: 1) LIBERALIZZAZIONE DEL TESSERAMENTO dei calciatori stranieri comunitari provenienti da Federazione estera; 2) Fissazione di un tetto massimo di tesseramento di DUE CALCIATORI stranieri extracomunitari provenienti da Federazione estera; 3) ELIMINAZIONE DEI REQUISITI DELLA ISCRIZIONE SCOLASTICA e/o DEL RAPPORTO DI LAVORO del calciatore straniero proveniente da Federazione estera, divenendo sufficiente la dimostrazione di avere una permanenza REGOLARE in Italia; 4) ELIMINAZIONE della CONDIZIONE DELLA RESIDENZA IN ITALIA per almeno UN anno; 5) Possibilità di TRASFERIMENTO e/o di SVINCOLO nei periodi stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva, in favore dei calciatori Comunitari ed Extracomunitari PROVENIENTI da Federazione Estera, ovviamente nell'arco temporale di validità del loro tesseramento che scade al 30 Giugno della stagione di riferimento; 6) EQUIPARAZIONE, quanto agli svincoli ed ai trasferimenti, dei calciatori stranieri sia Comunitari che Extracomunitari, MAI tesserati all'estero, per i quali rimane la possibilità di tesseramento in numero illimitato; 7) Estensione a DUE stagioni sportive del limite previsto per contrastare il fenomeno dello svincolo per i casi dei cosiddetti calciatori "frontalieri".
La nuova normativa è entrata in vigore il 1° Luglio 2013, e quanto alla documentazione sia i Comunitari che gli Extracomunitari PROVENIENTI da Federazione estera dovranno presentare: a) CERTIFICATO INTERNAZIONALE di TRASFERIMENTO; b) CERTIFICATO di RESIDENZA in ITALIA; c) DICHIARAZIONE contenente il nome della Società straniera per la quale sono stati tesserati all'estero prima di venire in Italia. Gli Extracomunitari, inoltre, dovranno presentare copia del PERMESSO DI SOGGIORNO in Italia che dovrà avere scadenza NON anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per il quale l'interessato richiede il tesseramento. I Calciatori MAI tesserati all'estero, invece, dovranno produrre la DICHIARAZIONE di NON essere MAI stati vincolati con Società straniere. Nulla è cambiato, infine, per il primo tesseramento dei CALCIATORI STRANIERI MINORENNI, disciplinato dall'apposita normativa della FIFA e riguardo all'equiparazione agli italiani dei calciatori di San Marino e della Città del Vaticano
IL TESSERAMENTO NEL CALCIO A 5
Le Società dei campionati di competenza della Divisione Calcio a 5, quanto al Tesseramento dei calciatori stranieri dovranno attenersi ad una disciplina - quella dettata specificatamente dall'art. 40quinquies, delle NOIF - diversa rispetto alle Società di tutti gli altri campionati rientranti nelle attività della LND. In particolare, con riferimento ai calciatori/calciatrici GIA' TESSERATI ALL'ESTERO, fermo restando il tesseramento ILLIMITATO di quelli Comunitari, il tetto massimo di tesseramento degli Extracomunitari rimane fermo ad UNA sola unità. Inoltre, soltanto i Comunitari provenienti fa Federazione estera potranno essere TRASFERITI e SVINCOLATI nel corso di validità del loro tesseramento nel rispetto ovviamente, dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale. La durata del tesseramento è fissata fino al termine della stagione sportiva di riferimento, fatto salvo, per i soli stranieri Comunitari , quanto previsto dall'art. 94ter, comma 7, delle NOIF, che aggancia alla possibile durata anche biennale o triennale dell'accordo economico, l'estensione del vincolo di tesseramento rispettivamente a due o tre stagioni sportive. Rimane, per le Società nazionali di Calcio a 5, l'attestazione dell'obbligo della residenza in Italia per un anno da parte dei calciatori stranieri MAI tesserati all'estero.
(Fonte LND)
Scritto da redazione_piemonte il 05/12/2013

