Il Centallo viola la regola dei giovani, ricorso del Pinerolo respinto
Incredibile la sentenza della Corte d'Appello a livello territoriale

E' destinata a far discutere la sentenza della Corte d'Appello a livello territoriale del comitato regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D. che ha confermato la decisione del giudice sportivo di omologare il risultato di 2-1 maturato sul campo della gara del girone B di Eccellenza che il 16 febbraio scorso ha messo di fronte il Centallo ed il Pinerolo.
Il ricorso è stato presentato dal club pinerolese del presidente Leonardo Fortunato in quanto nel finale di gara il Centallo era rimasto senza un classe 2006 in campo per qualche minuto. Lo staff tecnico rossoblù, una volta resosi conto dell'errore, lo ha corretto poco dopo con un successivo cambio.
Il Giudice Sportivo aveva respinto il ricorso del Pinerolo in quanto l'accertata infrazione era avvenuta a risultato già acquisito e poi non cambiato e non aveva quindi influito sul regolare svolgimento della gara. La Corte d'Appello ha ribadito la prima decisione ma le motivazioni lasciano parecchi dubbi e creano un pericoloso precedente.
Le discutibili motivazioni fanno leva sulla consapevolezza dell'inosservanza: “Ogniqualvolta l’inosservanza della disposizione non è frutto di coscienza e volontà – si legge nel comunicato numero 92 del 20 marzo 2025 pubblicato dal comitato regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D.- essa non può essere sanzionata ed è quindi onere del trasgressore allegare le ragioni che consentono di qualificare la propria condotta quale errore (misto a colpa lieve) e non quale intento fraudolento meritevole dell’intervento sanzionatorio. Nel caso che qui ci occupa è emerso senza dubbio alcuno che la mancata partecipazione alla gara per i due minuti in contestazione del fuori quota, imposta dalla disposizione, sia stata il frutto di un errore da parte dell’allenatore che vi ha rimediato non appena resosi conto e ciò quasi nell’immediatezza. La società Centallo non può pertanto essere ritenuta responsabile in quanto non ha fatto partecipare alla gara chi non ne aveva titolo (non rispettando l’obbligo dei fuori quota) per alterare le forze in campo, ma ciò è avvenuto a causa di un’evidente disattenzione, peraltro di grado lieve, come dimostrato dall’immediato ripristino della legalità”.
